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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Gli immobili merce non pagano IMU e TASI   Data : 03/06/2016
Gli immobili merce non pagano IMU e TASI
Sono previste delle agevolazioni IMU e TASI per i fabbricati:
- costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili "merce"), fintanto che permanga tale destinazione;
- che non siano in ogni caso locati.
In relazione alla TASI l'aliquota è ridotta allo 0,1% con possibilità, da parte dei Comuni, di modificarla sino allo 0,25% in aumento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
Quanto all'IMU, tali fabbricati sono esenti a decorrere dall'1.1.2014 (art. 2 co. 1 e 2  lett. a) del DL 31.8.2013 n. 102).
Per avvalersi delle agevolazioni, gli immobili devono essere iscritti in bilancio nell'attivo circolante o nelle rimanenze, per le imprese che non sono obbligate a redigere il bilancio civilistico. Non è necessario che tale contabilizzazione sussista sin dal primo esercizio di possesso del bene. Potrebbe accadere, dunque, che l'impresa abbia contabilizzato i fabbricati in un primo momento nell'attivo immobilizzato e poi, in un esercizio successivo, ne abbia mutato iscrizione nell'attivo circolante. A decorrere, quindi, dall'esercizio successivo a quello oggetto della diversa modalità di contabilizzazione, i fabbricati possono beneficiare delle agevolazioni IMU/TASI.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego