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21/03/2018 Responsabilità solidale tra committente e appaltatore S.M.Perego
23/12/2014 RESPONSABILITA’ FISCALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTARORE – ABOLIZIONE ANCHE AI FINI DELLE RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE news S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
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10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
01/03/2018 Rette asili nido – La fattura a chi paga Stefano M. Perego
07/08/2015 Rettifica di denunce mensili UniEmens anomale e provvisorie – Messaggio INPS S.M.Perego
08/04/2015 Reverse Charge - C.M. 14 del 27.3.2015 S.M.Perego

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Titolo: Gli immobili merce non pagano IMU e TASI   Data : 03/06/2016
Gli immobili merce non pagano IMU e TASI
Sono previste delle agevolazioni IMU e TASI per i fabbricati:
- costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili "merce"), fintanto che permanga tale destinazione;
- che non siano in ogni caso locati.
In relazione alla TASI l'aliquota è ridotta allo 0,1% con possibilità, da parte dei Comuni, di modificarla sino allo 0,25% in aumento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
Quanto all'IMU, tali fabbricati sono esenti a decorrere dall'1.1.2014 (art. 2 co. 1 e 2  lett. a) del DL 31.8.2013 n. 102).
Per avvalersi delle agevolazioni, gli immobili devono essere iscritti in bilancio nell'attivo circolante o nelle rimanenze, per le imprese che non sono obbligate a redigere il bilancio civilistico. Non è necessario che tale contabilizzazione sussista sin dal primo esercizio di possesso del bene. Potrebbe accadere, dunque, che l'impresa abbia contabilizzato i fabbricati in un primo momento nell'attivo immobilizzato e poi, in un esercizio successivo, ne abbia mutato iscrizione nell'attivo circolante. A decorrere, quindi, dall'esercizio successivo a quello oggetto della diversa modalità di contabilizzazione, i fabbricati possono beneficiare delle agevolazioni IMU/TASI.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego