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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: Gli immobili merce non pagano IMU e TASI   Data : 03/06/2016
Gli immobili merce non pagano IMU e TASI
Sono previste delle agevolazioni IMU e TASI per i fabbricati:
- costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili "merce"), fintanto che permanga tale destinazione;
- che non siano in ogni caso locati.
In relazione alla TASI l'aliquota è ridotta allo 0,1% con possibilità, da parte dei Comuni, di modificarla sino allo 0,25% in aumento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
Quanto all'IMU, tali fabbricati sono esenti a decorrere dall'1.1.2014 (art. 2 co. 1 e 2  lett. a) del DL 31.8.2013 n. 102).
Per avvalersi delle agevolazioni, gli immobili devono essere iscritti in bilancio nell'attivo circolante o nelle rimanenze, per le imprese che non sono obbligate a redigere il bilancio civilistico. Non è necessario che tale contabilizzazione sussista sin dal primo esercizio di possesso del bene. Potrebbe accadere, dunque, che l'impresa abbia contabilizzato i fabbricati in un primo momento nell'attivo immobilizzato e poi, in un esercizio successivo, ne abbia mutato iscrizione nell'attivo circolante. A decorrere, quindi, dall'esercizio successivo a quello oggetto della diversa modalità di contabilizzazione, i fabbricati possono beneficiare delle agevolazioni IMU/TASI.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego