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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe   Data : 03/06/2016
Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe
Il c.d. "fatto notorio", che, in quanto tale, non è abbisognevole di prova, sussiste solo quando si tratta di una nozione di comune esperienza, nota alla globalità delle persone, la quale, dunque, non necessita di alcuna valutazione tecnica e/o settoriale.
Sulla base di ciò, Cass. 18.5.2016 n. 10204 ha escluso che possa rientrare nel fatto notorio il quantitativo di caffè necessario per una tazzina, dato posto alla base della rettifica dell'imponibile.
Non essendo fatto notorio, il quantitativo menzionato deve essere oggetto di prova, che ben può essere fornita tramite presunzioni.
Fonte: Cass. 18.5.2016 n. 10204 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2016 - "La Cassazione blocca gli accertamenti sul consumo di caffè" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego