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25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe   Data : 03/06/2016
Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe
Il c.d. "fatto notorio", che, in quanto tale, non è abbisognevole di prova, sussiste solo quando si tratta di una nozione di comune esperienza, nota alla globalità delle persone, la quale, dunque, non necessita di alcuna valutazione tecnica e/o settoriale.
Sulla base di ciò, Cass. 18.5.2016 n. 10204 ha escluso che possa rientrare nel fatto notorio il quantitativo di caffè necessario per una tazzina, dato posto alla base della rettifica dell'imponibile.
Non essendo fatto notorio, il quantitativo menzionato deve essere oggetto di prova, che ben può essere fornita tramite presunzioni.
Fonte: Cass. 18.5.2016 n. 10204 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2016 - "La Cassazione blocca gli accertamenti sul consumo di caffè" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego