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Data Titolo Sezione Autore
11/04/2018 In arrivo i questionari sull’omesso quadro RW S.M.Perego
12/04/2018 Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
12/04/2018 Il comportamento concludente rileva anche in assenza di comunicazioni di opzione S.M.Perego
12/04/2018 INPS Parte l’accertamento in vita dei pensionati residenti all’estero S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre è possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
16/04/2018 Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento S.M.Perego
16/04/2018 Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
16/04/2018 INPS APE volontario – Disponibile la domanda on line S.M.Perego

Records 2051 to 2060 of 2397
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Titolo: Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe   Data : 03/06/2016
Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe
Il c.d. "fatto notorio", che, in quanto tale, non è abbisognevole di prova, sussiste solo quando si tratta di una nozione di comune esperienza, nota alla globalità delle persone, la quale, dunque, non necessita di alcuna valutazione tecnica e/o settoriale.
Sulla base di ciò, Cass. 18.5.2016 n. 10204 ha escluso che possa rientrare nel fatto notorio il quantitativo di caffè necessario per una tazzina, dato posto alla base della rettifica dell'imponibile.
Non essendo fatto notorio, il quantitativo menzionato deve essere oggetto di prova, che ben può essere fornita tramite presunzioni.
Fonte: Cass. 18.5.2016 n. 10204 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2016 - "La Cassazione blocca gli accertamenti sul consumo di caffè" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego