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11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
27/10/2015 Pensionati – In arrivo maggiori detrazioni IRPEF S.M.Perego
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15/10/2015 Molte perplessità sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
15/10/2015 Impugnabile l’estratto di ruolo S.M.Perego
15/10/2015 Le percentuali dei coefficienti di ammortamento non sono derogabili S.M.Perego
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15/10/2015 La seconda rata degli acconti 2015 alla verifica S.M.Perego

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Titolo: Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe   Data : 03/06/2016
Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe
Il c.d. "fatto notorio", che, in quanto tale, non è abbisognevole di prova, sussiste solo quando si tratta di una nozione di comune esperienza, nota alla globalità delle persone, la quale, dunque, non necessita di alcuna valutazione tecnica e/o settoriale.
Sulla base di ciò, Cass. 18.5.2016 n. 10204 ha escluso che possa rientrare nel fatto notorio il quantitativo di caffè necessario per una tazzina, dato posto alla base della rettifica dell'imponibile.
Non essendo fatto notorio, il quantitativo menzionato deve essere oggetto di prova, che ben può essere fornita tramite presunzioni.
Fonte: Cass. 18.5.2016 n. 10204 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2016 - "La Cassazione blocca gli accertamenti sul consumo di caffè" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego