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13/04/2016 Disponibile GERICO 2016 S.M.Perego
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13/04/2016 Scontano l’INAIL le attività sociali svolte dai Comuni S.M.Perego
14/04/2016 Chi può accedere al regime premiale degli Studi di Settore 2016? S.M.Perego
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
14/04/2016 La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista S.M.Perego
15/04/2016 Lo Spesometro diventa fonte di accertamento S.M.Perego
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Titolo: Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe   Data : 03/06/2016
Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe
Il c.d. "fatto notorio", che, in quanto tale, non è abbisognevole di prova, sussiste solo quando si tratta di una nozione di comune esperienza, nota alla globalità delle persone, la quale, dunque, non necessita di alcuna valutazione tecnica e/o settoriale.
Sulla base di ciò, Cass. 18.5.2016 n. 10204 ha escluso che possa rientrare nel fatto notorio il quantitativo di caffè necessario per una tazzina, dato posto alla base della rettifica dell'imponibile.
Non essendo fatto notorio, il quantitativo menzionato deve essere oggetto di prova, che ben può essere fornita tramite presunzioni.
Fonte: Cass. 18.5.2016 n. 10204 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.6.2016 - "La Cassazione blocca gli accertamenti sul consumo di caffè" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego