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Data Titolo Sezione Autore
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
28/03/2019 Esterometro esteso anche ai soggetti privati privi di partita IVA S.M.Perego
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
28/02/2019 Agenzia delle Entrate – All’ultimo giorno la proroga per LIPE ed esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2091 to 2100 of 2397
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Titolo: IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili   Data : 03/06/2016
IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili
Entro il 16.6.2016 devono essere versate l'IMU e la TASI per le aree fabbricabili.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 4), "un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". L'area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l'art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l'ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all'1.1.2016.
Sebbene sia previsto che la comunicazione di cui all’art. 31 della L. 289/2002 sia inviata, da parte dell’ente, esclusivamente il primo anno di adozione del piano regolatore, sarebbe opportuno ed utile che i Comuni provvedano annualmente a comunicare ai contribuenti i valori venali presi a riferimento per la tassazione IMU al fine di evitare inutili e dispendiosi ricorsi contro gli avvisi di accertamento.
Fonte: Notiziario Eutekne  - Stefano M. Perego – News 2015
Sezione:   Autore : S.M.Perego