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29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili   Data : 03/06/2016
IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili
Entro il 16.6.2016 devono essere versate l'IMU e la TASI per le aree fabbricabili.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 4), "un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". L'area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l'art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l'ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all'1.1.2016.
Sebbene sia previsto che la comunicazione di cui all’art. 31 della L. 289/2002 sia inviata, da parte dell’ente, esclusivamente il primo anno di adozione del piano regolatore, sarebbe opportuno ed utile che i Comuni provvedano annualmente a comunicare ai contribuenti i valori venali presi a riferimento per la tassazione IMU al fine di evitare inutili e dispendiosi ricorsi contro gli avvisi di accertamento.
Fonte: Notiziario Eutekne  - Stefano M. Perego – News 2015
Sezione:   Autore : S.M.Perego