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27/03/2018 Previsti i primi adempimenti sulla fatturazione elettronica B&C S.M.Perego
16/03/2018 Fatturazione elettronica dei carburanti ancora nel limbo S.M.Perego
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16/03/2018 Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP S.M.Perego
21/03/2018 Responsabilità solidale tra committente e appaltatore S.M.Perego
21/03/2018 Ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica S.M.Perego
21/03/2018 Nuovi adempimenti catastali S.M.Perego
21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
20/03/2018 Anche le cessioni gratuite nella Comunicazione dati fatture S.M.Perego

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Titolo: Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde   Data : 06/06/2016
Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 (§ 4), i super-ammortamenti si sostanziano in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
La maggiorazione del 40% si concretizza, quindi, in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli artt. 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 102 co. 2 del TUIR.
La circolare precisa, inoltre, che qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.6.2016 - "Super-ammortamenti deducibili solo nel periodo di competenza" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego