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Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
26/11/2015 Sempre obbligatorio il Reverse charge sui fornitori non residenti S.M.Perego
23/12/2015 Limiti all'utilizzo del denaro contante S.M.Perego
11/01/2016 Estesi i trattamenti CIG S.M.Perego
08/01/2016 Dall’1.1.2016 ridotto l’aggio di riscossione S.M.Perego
08/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria - Entratel lacunoso S.M.Perego
02/03/2016 Dal 12.3.2016 le dimissioni si presentano solo telematicamente S.M.Perego
23/12/2015 Estesa l’agevolazione “Prima Casa” S.M.Perego
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego

Records 211 to 220 of 2397
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Titolo: Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde   Data : 06/06/2016
Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 (§ 4), i super-ammortamenti si sostanziano in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
La maggiorazione del 40% si concretizza, quindi, in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli artt. 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 102 co. 2 del TUIR.
La circolare precisa, inoltre, che qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.6.2016 - "Super-ammortamenti deducibili solo nel periodo di competenza" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego