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27/02/2019 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività S.M.Perego
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
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06/08/2015 Autotrasportatori – deduzioni 2014 ancora da definire. S.M.Perego
17/07/2018 Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017 S.M.Perego
06/07/2016 Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015 S.M.Perego
20/07/2018 Autotrasportatori Al via le correttive nei termini S.M.Perego
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31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego

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Titolo: Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde   Data : 06/06/2016
Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 (§ 4), i super-ammortamenti si sostanziano in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
La maggiorazione del 40% si concretizza, quindi, in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita, per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui agli artt. 102 e 54 del TUIR, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 102 co. 2 del TUIR.
La circolare precisa, inoltre, che qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.6.2016 - "Super-ammortamenti deducibili solo nel periodo di competenza" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego