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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica   Data : 06/06/2016
Degli interventi di riqualificazione energetica ne beneficiano anche le società immobiliari
La C.T. Prov. Milano, sentenza 23.5.2016 n. 4555/1/2016, ha deciso che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (del 55% o del 65%) spettano ai soci delle società di persone immobiliari per gli immobili concessi in locazione. Inoltre, il tardivo invio della comunicazione al centro operativo di Pescara rispetto all'inizio effettivo dei lavori è un errore formale, che non fa decadere dall'agevolazione prevista per le spese di recupero edilizio (pari al 36% e maggiorata al 50% dal 26.6.2012).
La decisione, quindi, si pone in contrasto con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (ris. 340/2008) secondo cui la detrazione per le spese di riqualificazione energetica, in base ad una "interpretazione sistematica" della disciplina, può competere esclusivamente per i lavori eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa. Poiché gli immobili locati dalle imprese immobiliari non sarebbero tali (circ. 112/1999 e Cassazione, Sezioni unite, sentenza 1367/1983), l'agevolazione non andrebbe quindi riconosciuta, non sussistendo il requisito dell'utilizzo diretto dell'immobile. Peraltro, nella ris. 303/E/2008, la stessa Agenzia era giunta alla medesima conclusione in merito alle spese sostenuti sugli "immobili merce".
Iniziano a essere molte, quindi, le sentenze favorevoli ai contribuenti che ammettono al beneficio anche gli immobili delle imprese concessi in locazione.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T. Prov. Milano 23.5.2016 n. 4555/1/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego