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Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica   Data : 06/06/2016
Degli interventi di riqualificazione energetica ne beneficiano anche le società immobiliari
La C.T. Prov. Milano, sentenza 23.5.2016 n. 4555/1/2016, ha deciso che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (del 55% o del 65%) spettano ai soci delle società di persone immobiliari per gli immobili concessi in locazione. Inoltre, il tardivo invio della comunicazione al centro operativo di Pescara rispetto all'inizio effettivo dei lavori è un errore formale, che non fa decadere dall'agevolazione prevista per le spese di recupero edilizio (pari al 36% e maggiorata al 50% dal 26.6.2012).
La decisione, quindi, si pone in contrasto con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (ris. 340/2008) secondo cui la detrazione per le spese di riqualificazione energetica, in base ad una "interpretazione sistematica" della disciplina, può competere esclusivamente per i lavori eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa. Poiché gli immobili locati dalle imprese immobiliari non sarebbero tali (circ. 112/1999 e Cassazione, Sezioni unite, sentenza 1367/1983), l'agevolazione non andrebbe quindi riconosciuta, non sussistendo il requisito dell'utilizzo diretto dell'immobile. Peraltro, nella ris. 303/E/2008, la stessa Agenzia era giunta alla medesima conclusione in merito alle spese sostenuti sugli "immobili merce".
Iniziano a essere molte, quindi, le sentenze favorevoli ai contribuenti che ammettono al beneficio anche gli immobili delle imprese concessi in locazione.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T. Prov. Milano 23.5.2016 n. 4555/1/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego