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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica   Data : 06/06/2016
Degli interventi di riqualificazione energetica ne beneficiano anche le società immobiliari
La C.T. Prov. Milano, sentenza 23.5.2016 n. 4555/1/2016, ha deciso che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (del 55% o del 65%) spettano ai soci delle società di persone immobiliari per gli immobili concessi in locazione. Inoltre, il tardivo invio della comunicazione al centro operativo di Pescara rispetto all'inizio effettivo dei lavori è un errore formale, che non fa decadere dall'agevolazione prevista per le spese di recupero edilizio (pari al 36% e maggiorata al 50% dal 26.6.2012).
La decisione, quindi, si pone in contrasto con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (ris. 340/2008) secondo cui la detrazione per le spese di riqualificazione energetica, in base ad una "interpretazione sistematica" della disciplina, può competere esclusivamente per i lavori eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa. Poiché gli immobili locati dalle imprese immobiliari non sarebbero tali (circ. 112/1999 e Cassazione, Sezioni unite, sentenza 1367/1983), l'agevolazione non andrebbe quindi riconosciuta, non sussistendo il requisito dell'utilizzo diretto dell'immobile. Peraltro, nella ris. 303/E/2008, la stessa Agenzia era giunta alla medesima conclusione in merito alle spese sostenuti sugli "immobili merce".
Iniziano a essere molte, quindi, le sentenze favorevoli ai contribuenti che ammettono al beneficio anche gli immobili delle imprese concessi in locazione.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T. Prov. Milano 23.5.2016 n. 4555/1/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego