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13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica   Data : 06/06/2016
Degli interventi di riqualificazione energetica ne beneficiano anche le società immobiliari
La C.T. Prov. Milano, sentenza 23.5.2016 n. 4555/1/2016, ha deciso che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (del 55% o del 65%) spettano ai soci delle società di persone immobiliari per gli immobili concessi in locazione. Inoltre, il tardivo invio della comunicazione al centro operativo di Pescara rispetto all'inizio effettivo dei lavori è un errore formale, che non fa decadere dall'agevolazione prevista per le spese di recupero edilizio (pari al 36% e maggiorata al 50% dal 26.6.2012).
La decisione, quindi, si pone in contrasto con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (ris. 340/2008) secondo cui la detrazione per le spese di riqualificazione energetica, in base ad una "interpretazione sistematica" della disciplina, può competere esclusivamente per i lavori eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa. Poiché gli immobili locati dalle imprese immobiliari non sarebbero tali (circ. 112/1999 e Cassazione, Sezioni unite, sentenza 1367/1983), l'agevolazione non andrebbe quindi riconosciuta, non sussistendo il requisito dell'utilizzo diretto dell'immobile. Peraltro, nella ris. 303/E/2008, la stessa Agenzia era giunta alla medesima conclusione in merito alle spese sostenuti sugli "immobili merce".
Iniziano a essere molte, quindi, le sentenze favorevoli ai contribuenti che ammettono al beneficio anche gli immobili delle imprese concessi in locazione.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T. Prov. Milano 23.5.2016 n. 4555/1/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego