Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
26/04/2016 Scade il 31.5.2016 la riammissione alla dilazione S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
01/02/2016 Scade il 4.2.2016 la registrazione dei contratti di comodato S.M.Perego
04/04/2018 Scade il 6.4.2018 la Comunicazione dei dati delle fatture nell’incertezza S.M.Perego
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
29/01/2016 Scade il 9.2.2016 la trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

Records 2171 to 2180 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica   Data : 06/06/2016
Degli interventi di riqualificazione energetica ne beneficiano anche le società immobiliari
La C.T. Prov. Milano, sentenza 23.5.2016 n. 4555/1/2016, ha deciso che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (del 55% o del 65%) spettano ai soci delle società di persone immobiliari per gli immobili concessi in locazione. Inoltre, il tardivo invio della comunicazione al centro operativo di Pescara rispetto all'inizio effettivo dei lavori è un errore formale, che non fa decadere dall'agevolazione prevista per le spese di recupero edilizio (pari al 36% e maggiorata al 50% dal 26.6.2012).
La decisione, quindi, si pone in contrasto con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (ris. 340/2008) secondo cui la detrazione per le spese di riqualificazione energetica, in base ad una "interpretazione sistematica" della disciplina, può competere esclusivamente per i lavori eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa. Poiché gli immobili locati dalle imprese immobiliari non sarebbero tali (circ. 112/1999 e Cassazione, Sezioni unite, sentenza 1367/1983), l'agevolazione non andrebbe quindi riconosciuta, non sussistendo il requisito dell'utilizzo diretto dell'immobile. Peraltro, nella ris. 303/E/2008, la stessa Agenzia era giunta alla medesima conclusione in merito alle spese sostenuti sugli "immobili merce".
Iniziano a essere molte, quindi, le sentenze favorevoli ai contribuenti che ammettono al beneficio anche gli immobili delle imprese concessi in locazione.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T. Prov. Milano 23.5.2016 n. 4555/1/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego