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15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

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Titolo: Super ammortamenti particolari in presenza di leasing   Data : 07/06/2016
Super ammortamenti particolari in presenza di leasing
La circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23, in tema di super-ammortamenti, chiarisce che nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing la deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall'art. 102 co. 7 del TUIR che, si ricorda, prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria "per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito" dal DM 31.12.88
L'Agenzia delle Entrate precisa, altresì, che:
- in caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione del 40% spetta non per l'intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il "costo di acquisizione" del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi;
- in caso di mancato esercizio dell'opzione finale di acquisto, le quote della maggiorazione che sono state dedotte fino a quel momento non saranno oggetto di restituzione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2016 - "Super-ammortamenti sui beni in leasing solo sulla quota capitale" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego