Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Super ammortamenti particolari in presenza di leasing   Data : 07/06/2016
Super ammortamenti particolari in presenza di leasing
La circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23, in tema di super-ammortamenti, chiarisce che nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing la deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall'art. 102 co. 7 del TUIR che, si ricorda, prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria "per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito" dal DM 31.12.88
L'Agenzia delle Entrate precisa, altresì, che:
- in caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione del 40% spetta non per l'intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il "costo di acquisizione" del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi;
- in caso di mancato esercizio dell'opzione finale di acquisto, le quote della maggiorazione che sono state dedotte fino a quel momento non saranno oggetto di restituzione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2016 - "Super-ammortamenti sui beni in leasing solo sulla quota capitale" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego