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21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
14/03/2016 INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera S.M.Perego
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17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
15/03/2016 Oneri detraibili – spese scolastiche S.M.Perego
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11/03/2016 Le nuove dimissioni in vigore dal 12.3.2016 in un video S.M.Perego
14/03/2016 Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego

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Titolo: Super ammortamenti particolari in presenza di leasing   Data : 07/06/2016
Super ammortamenti particolari in presenza di leasing
La circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23, in tema di super-ammortamenti, chiarisce che nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing la deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall'art. 102 co. 7 del TUIR che, si ricorda, prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria "per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito" dal DM 31.12.88
L'Agenzia delle Entrate precisa, altresì, che:
- in caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione del 40% spetta non per l'intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il "costo di acquisizione" del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi;
- in caso di mancato esercizio dell'opzione finale di acquisto, le quote della maggiorazione che sono state dedotte fino a quel momento non saranno oggetto di restituzione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2016 - "Super-ammortamenti sui beni in leasing solo sulla quota capitale" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego