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05/09/2016 La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
20/11/2015 La Cadiprof e la Ebibro si estende ai professionisti S.M.Perego
11/07/2016 La cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo è consultabile su Entratel o Fisconline S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego
30/04/2015 La casella PEC delle imprese deve essere mantenuta sempre attiva S.M.Perego
07/02/2017 La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
28/06/2016 La Cassazione interviene sui tassi usurai S.M.Perego

Records 1261 to 1270 of 2397
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Titolo: Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU?   Data : 07/06/2016
Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU?
Dall'anno 2016 le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dai contribuenti, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti sia dall'IMU che dalla TASI.
Per definire un immobile abitazione principale è necessario che, contemporaneamente, sia destinato a dimora abituale e vi sia posta la propria residenza anagrafica.
Può accadere che due coniugi abbiano residenze in immobili diversi. Ai fini dell'IMU, ma il chiarimento può essere esteso anche alla TASI, è stato chiarito che se gli immobili dei coniugi sono situati nello stesso Comune, l'esenzione spetta soltanto ad un'abitazione. Diversamente, secondo l'interpretazione ministeriale (circ. 3/2012 e faq 20.1.2014), se le unità immobiliari dei coniugi sono siti in Comuni diversi l'esenzione si applica per entrambi gli immobili.
Si evidenzia che tale conclusione è da valutare con attenzione in quanto in contrasto con il tenore della norma, che non disciplina questa ipotesi e prevede un'unica eccezione: quella dei coniugi residenti in immobili diversi, ma situati nello stesso Comune. Pertanto, non dovrebbe sussistere il diritto all'esenzione per nessuna delle due abitazioni, anche perché la norma non può essere interpretata estensivamente né è possibile applicare la misura agevolata per uno dei due immobili (prevista solo nel caso di ubicazione degli immobili nello stesso Comune).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego