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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
03/05/2018 La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
26/04/2016 La riforma del catasto sconta nuovi prelievi S.M.Perego
15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego
05/04/2016 La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto S.M.Perego
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
04/04/2017 La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego

Records 1381 to 1390 of 2397
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Titolo: Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU?   Data : 07/06/2016
Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU?
Dall'anno 2016 le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dai contribuenti, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti sia dall'IMU che dalla TASI.
Per definire un immobile abitazione principale è necessario che, contemporaneamente, sia destinato a dimora abituale e vi sia posta la propria residenza anagrafica.
Può accadere che due coniugi abbiano residenze in immobili diversi. Ai fini dell'IMU, ma il chiarimento può essere esteso anche alla TASI, è stato chiarito che se gli immobili dei coniugi sono situati nello stesso Comune, l'esenzione spetta soltanto ad un'abitazione. Diversamente, secondo l'interpretazione ministeriale (circ. 3/2012 e faq 20.1.2014), se le unità immobiliari dei coniugi sono siti in Comuni diversi l'esenzione si applica per entrambi gli immobili.
Si evidenzia che tale conclusione è da valutare con attenzione in quanto in contrasto con il tenore della norma, che non disciplina questa ipotesi e prevede un'unica eccezione: quella dei coniugi residenti in immobili diversi, ma situati nello stesso Comune. Pertanto, non dovrebbe sussistere il diritto all'esenzione per nessuna delle due abitazioni, anche perché la norma non può essere interpretata estensivamente né è possibile applicare la misura agevolata per uno dei due immobili (prevista solo nel caso di ubicazione degli immobili nello stesso Comune).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego