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25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
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30/06/2016 Approvato il DL “Salva banche” S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
27/06/2016 Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
28/06/2016 La Cassazione interviene sui tassi usurai S.M.Perego

Records 1661 to 1670 of 2397
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Titolo: Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU?   Data : 07/06/2016
Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU?
Dall'anno 2016 le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dai contribuenti, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti sia dall'IMU che dalla TASI.
Per definire un immobile abitazione principale è necessario che, contemporaneamente, sia destinato a dimora abituale e vi sia posta la propria residenza anagrafica.
Può accadere che due coniugi abbiano residenze in immobili diversi. Ai fini dell'IMU, ma il chiarimento può essere esteso anche alla TASI, è stato chiarito che se gli immobili dei coniugi sono situati nello stesso Comune, l'esenzione spetta soltanto ad un'abitazione. Diversamente, secondo l'interpretazione ministeriale (circ. 3/2012 e faq 20.1.2014), se le unità immobiliari dei coniugi sono siti in Comuni diversi l'esenzione si applica per entrambi gli immobili.
Si evidenzia che tale conclusione è da valutare con attenzione in quanto in contrasto con il tenore della norma, che non disciplina questa ipotesi e prevede un'unica eccezione: quella dei coniugi residenti in immobili diversi, ma situati nello stesso Comune. Pertanto, non dovrebbe sussistere il diritto all'esenzione per nessuna delle due abitazioni, anche perché la norma non può essere interpretata estensivamente né è possibile applicare la misura agevolata per uno dei due immobili (prevista solo nel caso di ubicazione degli immobili nello stesso Comune).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego