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21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego
22/02/2017 Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
06/02/2017 Dagli iper-ammortamenti sono esclusi gli esercenti arti e professioni S.M.Perego
17/02/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1741 to 1750 of 2397
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Titolo: Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU?   Data : 07/06/2016
Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU?
Dall'anno 2016 le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dai contribuenti, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti sia dall'IMU che dalla TASI.
Per definire un immobile abitazione principale è necessario che, contemporaneamente, sia destinato a dimora abituale e vi sia posta la propria residenza anagrafica.
Può accadere che due coniugi abbiano residenze in immobili diversi. Ai fini dell'IMU, ma il chiarimento può essere esteso anche alla TASI, è stato chiarito che se gli immobili dei coniugi sono situati nello stesso Comune, l'esenzione spetta soltanto ad un'abitazione. Diversamente, secondo l'interpretazione ministeriale (circ. 3/2012 e faq 20.1.2014), se le unità immobiliari dei coniugi sono siti in Comuni diversi l'esenzione si applica per entrambi gli immobili.
Si evidenzia che tale conclusione è da valutare con attenzione in quanto in contrasto con il tenore della norma, che non disciplina questa ipotesi e prevede un'unica eccezione: quella dei coniugi residenti in immobili diversi, ma situati nello stesso Comune. Pertanto, non dovrebbe sussistere il diritto all'esenzione per nessuna delle due abitazioni, anche perché la norma non può essere interpretata estensivamente né è possibile applicare la misura agevolata per uno dei due immobili (prevista solo nel caso di ubicazione degli immobili nello stesso Comune).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego