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Data Titolo Sezione Autore
08/01/2019 Pagamento dell'imposta di bollo semplificato con la fatturazione elettronica S.M.Perego
26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
12/09/2018 Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679 S.M.Perego
20/07/2018 Omessa dichiarazione Iva – C’č tempo sino al 30.7.2018 S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
30/07/2018 Fatture elettroniche reperibili solo se si conosce in fornitore S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
02/08/2018 Conservazione delle fatture elettroniche. Servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego

Records 2041 to 2050 of 2397
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Titolo: Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU?   Data : 07/06/2016
Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU?
Dall'anno 2016 le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dai contribuenti, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti sia dall'IMU che dalla TASI.
Per definire un immobile abitazione principale è necessario che, contemporaneamente, sia destinato a dimora abituale e vi sia posta la propria residenza anagrafica.
Può accadere che due coniugi abbiano residenze in immobili diversi. Ai fini dell'IMU, ma il chiarimento può essere esteso anche alla TASI, è stato chiarito che se gli immobili dei coniugi sono situati nello stesso Comune, l'esenzione spetta soltanto ad un'abitazione. Diversamente, secondo l'interpretazione ministeriale (circ. 3/2012 e faq 20.1.2014), se le unità immobiliari dei coniugi sono siti in Comuni diversi l'esenzione si applica per entrambi gli immobili.
Si evidenzia che tale conclusione è da valutare con attenzione in quanto in contrasto con il tenore della norma, che non disciplina questa ipotesi e prevede un'unica eccezione: quella dei coniugi residenti in immobili diversi, ma situati nello stesso Comune. Pertanto, non dovrebbe sussistere il diritto all'esenzione per nessuna delle due abitazioni, anche perché la norma non può essere interpretata estensivamente né è possibile applicare la misura agevolata per uno dei due immobili (prevista solo nel caso di ubicazione degli immobili nello stesso Comune).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego