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Data Titolo Sezione Autore
20/05/2016
03/09/2009 news
17/09/2018 TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2018 S.M.Perego
26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego
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20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
06/09/2019 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego

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Titolo: Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore   Data : 07/06/2016
Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore
Nell’ambito delle spese condominiali, di frequente accade che le spese del servizio idrico integrato non compaiono nel bilancio preventivo di gestione, ma si affidi ad un soggetto terzo anche il relativo calcolo di ripartizione, arrivando in alcuni casi alla riscossione delle quote direttamente da parte del terzo incaricato.
L’Autore mette in luce i rischi di questa prassi. In particolare:
- l’attività contabile di ripartizione di qualsiasi spesa ordinaria e relativa rendicontazione è attribuzione ordinaria dell’amministratore; pertanto, l’amministratore che esternalizza l’attività a titolo oneroso senza una deliberazione specifica dovrebbe non solo farsi personalmente carico dei relativi costi, ma anche assumerne la paternità, sottoscrivendo tutti i relativi elaborati contabili;
- ai sensi degli artt. 1130 n. 10 e 1135 n. 2 e 3 c.c., il rendiconto condominiale ordinario annuale è unico e comprende tutte le spese occorrenti durante l’anno e le relative ripartizioni (da qui, l’illegittimità di una gestione isolata ed extrabilancio di qualsiasi spesa ordinaria, servizio idrico integrato incluso);
- l’amministratore si priva, così, di quello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, a preventivo o a consuntivo, richiesto dall’art. 66 disp. att. c.c. e necessario per ottenere il decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo.
Inoltre, secondo Cass. 13.4.2016 n. 7210, il condominio non allacciato alla rete fognaria pubblica e con un proprio impianto di depurazione può essere parzialmente esentato dal pagamento della tariffa del Servizio idrico (intesa come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa di natura contrattuale), soltanto se dimostra dinanzi al giudice che i propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque sono compatibili con le finalità di tutela ambientale.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego