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Data Titolo Sezione Autore
24/06/2015 DURC - Nuovo sistema di gestione - messaggio INPS 4277/2015 S.M.Perego
19/05/2015 Aree destinate a S.M.Perego
08/04/2015 Reverse Charge - C.M. 14 del 27.3.2015 S.M.Perego
09/04/2015 Rilascio CU (Certificazione Unica) dall'INPS S.M.Perego
13/04/2015 Indeducibile la fattura generica S.M.Perego
13/04/2015 Perizia di stima valida anche ai fini ICI/IMU/TASI S.M.Perego
28/04/2015 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
28/04/2015 Ulteriori novità sulle detrazioni per carichi di famiglia S.M.Perego
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego

Records 611 to 620 of 2397
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Titolo: Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore   Data : 07/06/2016
Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore
Nell’ambito delle spese condominiali, di frequente accade che le spese del servizio idrico integrato non compaiono nel bilancio preventivo di gestione, ma si affidi ad un soggetto terzo anche il relativo calcolo di ripartizione, arrivando in alcuni casi alla riscossione delle quote direttamente da parte del terzo incaricato.
L’Autore mette in luce i rischi di questa prassi. In particolare:
- l’attività contabile di ripartizione di qualsiasi spesa ordinaria e relativa rendicontazione è attribuzione ordinaria dell’amministratore; pertanto, l’amministratore che esternalizza l’attività a titolo oneroso senza una deliberazione specifica dovrebbe non solo farsi personalmente carico dei relativi costi, ma anche assumerne la paternità, sottoscrivendo tutti i relativi elaborati contabili;
- ai sensi degli artt. 1130 n. 10 e 1135 n. 2 e 3 c.c., il rendiconto condominiale ordinario annuale è unico e comprende tutte le spese occorrenti durante l’anno e le relative ripartizioni (da qui, l’illegittimità di una gestione isolata ed extrabilancio di qualsiasi spesa ordinaria, servizio idrico integrato incluso);
- l’amministratore si priva, così, di quello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, a preventivo o a consuntivo, richiesto dall’art. 66 disp. att. c.c. e necessario per ottenere il decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo.
Inoltre, secondo Cass. 13.4.2016 n. 7210, il condominio non allacciato alla rete fognaria pubblica e con un proprio impianto di depurazione può essere parzialmente esentato dal pagamento della tariffa del Servizio idrico (intesa come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa di natura contrattuale), soltanto se dimostra dinanzi al giudice che i propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque sono compatibili con le finalità di tutela ambientale.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego