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03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
03/09/2015 I rapporti tra fisco e contribuenti S.M.Perego
22/09/2015 Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni - Sanzioni S.M.Perego
22/09/2015 Termine di compilazione del Registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
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07/08/2015 Indennità di mobilità - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - Analisi comparativa - Circolare INPS S.M.Perego
24/07/2015 Tassa sui condizionatori con potenza superiore a 12 Kw S.M.Perego

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Titolo: Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio   Data : 08/06/2016
Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio
Entro il 16.6.2016 devono essere versate l'IMU e la TASI per le aree fabbricabili.
Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 4), "un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". L'area si intende fabbricabile, quindi, già con la semplice adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.
In caso di dubbio, occorre rivolgersi al Comune, anche se l'art. 31 della L. 289/2002 prevede che se l'ente locale attribuisce a un terreno la natura di area fabbricabile ne deve dare comunicazione al proprietario. Tale obbligo è spesso disatteso dall’ente locale.
Ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario considerare il valore venale in comune commercio all'1.1.2016.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2016 - "Acconto IMU sulle aree fabbricabili, rileva il valore venale al 1° gennaio" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego