Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
04/07/2016 L'interpello disapplicativo resta l’unico interpello obbligatorio S.M.Perego
04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
04/07/2016 Per i taxisti è facile vincere la presunzione da studi di settore S.M.Perego
04/07/2016 Dall’1.1.2016 nuova deduzione al 65% per le unità abitative S.M.Perego
05/07/2016 Approvato il codice tributo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno S.M.Perego
05/07/2016 Il Senato esenta dai tributi gli immobili posseduti dalla Santa Sede S.M.Perego
05/07/2016 Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego

Records 1091 to 1100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia   Data : 08/06/2016
L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia
L’INPS, con la circ. 7.6.2016 n. 95 ha fornito chiarimenti in merito al campo di applicazione della normativa in tema di esenzioni dalla reperibilità (art. 25 del DLgs. 151/2015, attuato dal DM 11.1.2016), per i lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie o stati patologici che dipendano o siano comunque connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
In proposito, l’Istituto di previdenza fa sapere che:
- le situazioni definite gravi sono quelle caratterizzate da importanti problemi funzionali che compromettano sensibilmente e in modo severo la funzione dell’organo o dell’apparato;
- per terapia salvavita si intendono solamente quelle cure in grado di salvare la vita al paziente. In questi casi, il lavoratore sarà escluso dalla reperibilità solo laddove il quadro morboso sia connesso a patologie che riducono la capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
L’esenzione dall’obbligo di reperibilità non esclude, comunque, la possibilità, per l’Istituto di previdenza, di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.
Fonte: Circolare INPS 7.6.2016 n. 95 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2016 - "Dall’INPS le linee guida sulle esenzioni dalla reperibilità per i dipendenti del settore privato" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego