Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/09/2018 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie S.M.Perego
17/09/2018 Opzione per il regime forfetario senza vincoli S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
04/09/2018 Scheda carburante – Fornitura con fattura elettronica in caso di netting S.M.Perego
31/12/2018 Nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo S.M.Perego
21/12/2018 In arrivo un maxi aumento per le aliquote IVA dal 2020 S.M.Perego
21/12/2018 Fatturazione elettronica con delega agli intermediari – Conservazione nel limbo S.M.Perego
21/12/2018 Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy S.M.Perego
21/12/2018 La notifica della cartella arriva sulla pec - Nessuna sospensione S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia   Data : 08/06/2016
L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia
L’INPS, con la circ. 7.6.2016 n. 95 ha fornito chiarimenti in merito al campo di applicazione della normativa in tema di esenzioni dalla reperibilità (art. 25 del DLgs. 151/2015, attuato dal DM 11.1.2016), per i lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie o stati patologici che dipendano o siano comunque connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
In proposito, l’Istituto di previdenza fa sapere che:
- le situazioni definite gravi sono quelle caratterizzate da importanti problemi funzionali che compromettano sensibilmente e in modo severo la funzione dell’organo o dell’apparato;
- per terapia salvavita si intendono solamente quelle cure in grado di salvare la vita al paziente. In questi casi, il lavoratore sarà escluso dalla reperibilità solo laddove il quadro morboso sia connesso a patologie che riducono la capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
L’esenzione dall’obbligo di reperibilità non esclude, comunque, la possibilità, per l’Istituto di previdenza, di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.
Fonte: Circolare INPS 7.6.2016 n. 95 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2016 - "Dall’INPS le linee guida sulle esenzioni dalla reperibilità per i dipendenti del settore privato" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego