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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
18/04/2017 Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
12/04/2017 Confermata la proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia   Data : 08/06/2016
L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia
L’INPS, con la circ. 7.6.2016 n. 95 ha fornito chiarimenti in merito al campo di applicazione della normativa in tema di esenzioni dalla reperibilità (art. 25 del DLgs. 151/2015, attuato dal DM 11.1.2016), per i lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie o stati patologici che dipendano o siano comunque connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
In proposito, l’Istituto di previdenza fa sapere che:
- le situazioni definite gravi sono quelle caratterizzate da importanti problemi funzionali che compromettano sensibilmente e in modo severo la funzione dell’organo o dell’apparato;
- per terapia salvavita si intendono solamente quelle cure in grado di salvare la vita al paziente. In questi casi, il lavoratore sarà escluso dalla reperibilità solo laddove il quadro morboso sia connesso a patologie che riducono la capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
L’esenzione dall’obbligo di reperibilità non esclude, comunque, la possibilità, per l’Istituto di previdenza, di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.
Fonte: Circolare INPS 7.6.2016 n. 95 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2016 - "Dall’INPS le linee guida sulle esenzioni dalla reperibilità per i dipendenti del settore privato" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego