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Data Titolo Sezione Autore
22/10/2015 Estesi al lavoro autonomo gli interessi di mora S.M.Perego
19/10/2015 Riproposta l’assegnazione agevolata ai soci dal Ddl di stabilità S.M.Perego
24/06/2015 IRAP - Novità dello schema di DLgs all'esame del Consiglio dei Ministri S.M.Perego
22/09/2015 Sanzione unica per le violazioni su più tributi e più annualità S.M.Perego
01/06/2015 ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica - Aggiornamento delle FAQ di INPS e Ministero del Lavoro S.M.Perego
10/06/2015 Comunicata la proroga del pagamento delle imposte S.M.Perego
15/06/2015 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DEI VERSAMENTI - SANZIONI APPLICABILI S.M.Perego
15/06/2015 Decadenza dall’agevolazione “Prima Casa” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
15/06/2015 Dichiarazione IMU/TASI 2014 - Scadenza 30.6.2015 S.M.Perego

Records 581 to 590 of 2397
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Titolo: L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia   Data : 08/06/2016
L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia
L’INPS, con la circ. 7.6.2016 n. 95 ha fornito chiarimenti in merito al campo di applicazione della normativa in tema di esenzioni dalla reperibilità (art. 25 del DLgs. 151/2015, attuato dal DM 11.1.2016), per i lavoratori del settore privato affetti da gravi patologie o stati patologici che dipendano o siano comunque connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
In proposito, l’Istituto di previdenza fa sapere che:
- le situazioni definite gravi sono quelle caratterizzate da importanti problemi funzionali che compromettano sensibilmente e in modo severo la funzione dell’organo o dell’apparato;
- per terapia salvavita si intendono solamente quelle cure in grado di salvare la vita al paziente. In questi casi, il lavoratore sarà escluso dalla reperibilità solo laddove il quadro morboso sia connesso a patologie che riducono la capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.
L’esenzione dall’obbligo di reperibilità non esclude, comunque, la possibilità, per l’Istituto di previdenza, di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.
Fonte: Circolare INPS 7.6.2016 n. 95 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.6.2016 - "Dall’INPS le linee guida sulle esenzioni dalla reperibilità per i dipendenti del settore privato" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego