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17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
19/04/2017 On line i soggetti beneficiari del cinque per mille relativi al 2015 S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego

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Titolo: Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati   Data : 10/06/2016
Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati
Anche quest'anno alcune disposizioni impongono di rideterminare le imposte sui redditi relative al 2015 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2016, nell'ipotesi cui sia applicato il criterio di calcolo c.d. "storico".
Tra gli altri, gli obblighi di ricalcolo interessano:
- gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, i quali devono calcolare l'IRPEF/IRES 2015, base di commisurazione dell'acconto 2016, senza considerare la deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della L. 183/2011;
- le banche, le società finanziarie e le assicurazioni, che devono determinare gli acconti IRES e IRAP 2016 senza tenere conto delle modifiche alla disciplina delle svalutazioni e delle perdite su crediti apportate dall'art. 16 del DL 83/2015;
- i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per i proventi derivanti dall'attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, previsto dall'art. 49-bis del DLgs. 171/2015, i quali determinano l'acconto IRPEF/IRES senza tenere conto di tale regime;
- i proprietari degli immobili locati agli inquilini che possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti (a norma dell'art. 1 del DL 158/2008, conv. L. 199/2008), che devono rideterminare l'IRPEF dovuta per il 2015, base di computo dell'acconto IRPEF 2016, come se il reddito dei fabbricati in esame fosse stato imponibile secondo le regole ordinarie, senza l'applicazione della disciplina agevolativa contenuta nell'art. 2 co. 1 della L. 9/2007.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2016 - "Acconti d’imposta 2016 al ricalcolo" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego