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05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
24/11/2010 Segnalazione Studi di Settore news S.M.Perego
02/01/2015 Semplificata la dichiarazione di successione news S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
12/11/2014 Semplificazioni in materia edilizia news S.M.Perego
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Titolo: Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati   Data : 10/06/2016
Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati
Anche quest'anno alcune disposizioni impongono di rideterminare le imposte sui redditi relative al 2015 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2016, nell'ipotesi cui sia applicato il criterio di calcolo c.d. "storico".
Tra gli altri, gli obblighi di ricalcolo interessano:
- gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, i quali devono calcolare l'IRPEF/IRES 2015, base di commisurazione dell'acconto 2016, senza considerare la deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della L. 183/2011;
- le banche, le società finanziarie e le assicurazioni, che devono determinare gli acconti IRES e IRAP 2016 senza tenere conto delle modifiche alla disciplina delle svalutazioni e delle perdite su crediti apportate dall'art. 16 del DL 83/2015;
- i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per i proventi derivanti dall'attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, previsto dall'art. 49-bis del DLgs. 171/2015, i quali determinano l'acconto IRPEF/IRES senza tenere conto di tale regime;
- i proprietari degli immobili locati agli inquilini che possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti (a norma dell'art. 1 del DL 158/2008, conv. L. 199/2008), che devono rideterminare l'IRPEF dovuta per il 2015, base di computo dell'acconto IRPEF 2016, come se il reddito dei fabbricati in esame fosse stato imponibile secondo le regole ordinarie, senza l'applicazione della disciplina agevolativa contenuta nell'art. 2 co. 1 della L. 9/2007.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2016 - "Acconti d’imposta 2016 al ricalcolo" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego