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29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati   Data : 10/06/2016
Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati
Anche quest'anno alcune disposizioni impongono di rideterminare le imposte sui redditi relative al 2015 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2016, nell'ipotesi cui sia applicato il criterio di calcolo c.d. "storico".
Tra gli altri, gli obblighi di ricalcolo interessano:
- gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, i quali devono calcolare l'IRPEF/IRES 2015, base di commisurazione dell'acconto 2016, senza considerare la deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della L. 183/2011;
- le banche, le società finanziarie e le assicurazioni, che devono determinare gli acconti IRES e IRAP 2016 senza tenere conto delle modifiche alla disciplina delle svalutazioni e delle perdite su crediti apportate dall'art. 16 del DL 83/2015;
- i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per i proventi derivanti dall'attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, previsto dall'art. 49-bis del DLgs. 171/2015, i quali determinano l'acconto IRPEF/IRES senza tenere conto di tale regime;
- i proprietari degli immobili locati agli inquilini che possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti (a norma dell'art. 1 del DL 158/2008, conv. L. 199/2008), che devono rideterminare l'IRPEF dovuta per il 2015, base di computo dell'acconto IRPEF 2016, come se il reddito dei fabbricati in esame fosse stato imponibile secondo le regole ordinarie, senza l'applicazione della disciplina agevolativa contenuta nell'art. 2 co. 1 della L. 9/2007.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2016 - "Acconti d’imposta 2016 al ricalcolo" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego