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09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
16/05/2016 Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI S.M.Perego
12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
17/05/2016 IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
17/05/2016 Al via i rimborsi IVA prioritari S.M.Perego
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
12/05/2016 Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU S.M.Perego
16/05/2016 Rimborsi IVA prioritari se si applica il reverse charge S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego

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Titolo: Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati   Data : 10/06/2016
Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati
Anche quest'anno alcune disposizioni impongono di rideterminare le imposte sui redditi relative al 2015 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2016, nell'ipotesi cui sia applicato il criterio di calcolo c.d. "storico".
Tra gli altri, gli obblighi di ricalcolo interessano:
- gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, i quali devono calcolare l'IRPEF/IRES 2015, base di commisurazione dell'acconto 2016, senza considerare la deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della L. 183/2011;
- le banche, le società finanziarie e le assicurazioni, che devono determinare gli acconti IRES e IRAP 2016 senza tenere conto delle modifiche alla disciplina delle svalutazioni e delle perdite su crediti apportate dall'art. 16 del DL 83/2015;
- i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per i proventi derivanti dall'attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, previsto dall'art. 49-bis del DLgs. 171/2015, i quali determinano l'acconto IRPEF/IRES senza tenere conto di tale regime;
- i proprietari degli immobili locati agli inquilini che possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti (a norma dell'art. 1 del DL 158/2008, conv. L. 199/2008), che devono rideterminare l'IRPEF dovuta per il 2015, base di computo dell'acconto IRPEF 2016, come se il reddito dei fabbricati in esame fosse stato imponibile secondo le regole ordinarie, senza l'applicazione della disciplina agevolativa contenuta nell'art. 2 co. 1 della L. 9/2007.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2016 - "Acconti d’imposta 2016 al ricalcolo" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego