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12/04/2016 Agli agricoltori sconto INAIL del 20% S.M.Perego
11/05/2017 Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
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13/11/2015 Ai Revisori di Enti locali anche il rimborso di spese per vitto ed alloggio S.M.Perego
24/11/2016 AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato S.M.Perego
16/11/2015 Al 30.11.2015 i saldi INPS per i nuovi regimi forfetari S.M.Perego
06/03/2017 Al 30.4.2017 l’opzione dei lavoratori residenti all'estero S.M.Perego

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Titolo: La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione   Data : 10/06/2016
La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 26.5.2016 n. 23 (§ 4), analizza il caso in cui il bene oggetto dei "super-ammortamenti" venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione. In tal caso, secondo l'Agenzia, nell'esercizio di cessione:
- la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;
- le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente né dal soggetto cessionario (che acquista un bene "non nuovo");
- le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di "restituzione" da parte del soggetto cedente, poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.
Viene, inoltre, evidenziato che la maggiorazione del 40% non rileva ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2016 - "Cessione di beni oggetto di super-ammortamento senza “recapture”" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego