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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione   Data : 10/06/2016
La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 26.5.2016 n. 23 (§ 4), analizza il caso in cui il bene oggetto dei "super-ammortamenti" venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione. In tal caso, secondo l'Agenzia, nell'esercizio di cessione:
- la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;
- le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente né dal soggetto cessionario (che acquista un bene "non nuovo");
- le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di "restituzione" da parte del soggetto cedente, poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.
Viene, inoltre, evidenziato che la maggiorazione del 40% non rileva ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2016 - "Cessione di beni oggetto di super-ammortamento senza “recapture”" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego