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20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego

Records 1391 to 1400 of 2397
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Titolo: La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione   Data : 10/06/2016
La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 26.5.2016 n. 23 (§ 4), analizza il caso in cui il bene oggetto dei "super-ammortamenti" venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione. In tal caso, secondo l'Agenzia, nell'esercizio di cessione:
- la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;
- le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente né dal soggetto cessionario (che acquista un bene "non nuovo");
- le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di "restituzione" da parte del soggetto cedente, poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.
Viene, inoltre, evidenziato che la maggiorazione del 40% non rileva ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2016 - "Cessione di beni oggetto di super-ammortamento senza “recapture”" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego