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12/03/2019 Comunicazioni ENEA per il 2019 S.M.Perego
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25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
15/02/2017 Con il Sistema telematico Sister disponibili i certificati ipotecari e copie di note e titoli S.M.Perego

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Titolo: La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione   Data : 10/06/2016
La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 26.5.2016 n. 23 (§ 4), analizza il caso in cui il bene oggetto dei "super-ammortamenti" venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione. In tal caso, secondo l'Agenzia, nell'esercizio di cessione:
- la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;
- le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente né dal soggetto cessionario (che acquista un bene "non nuovo");
- le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di "restituzione" da parte del soggetto cedente, poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.
Viene, inoltre, evidenziato che la maggiorazione del 40% non rileva ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2016 - "Cessione di beni oggetto di super-ammortamento senza “recapture”" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego