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23/02/2016 In arrivo la riduzione dei tassi applicabili ai rimborsi e ai versamenti S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego
23/02/2016 Sanzioni ridotte di un terzo con alcuni dubbi applicativi S.M.Perego
24/02/2016 I Comuni non possono avanzare domande di rideterminazione della rendita catastale S.M.Perego
24/02/2016 Il TRUST a favore di disabili S.M.Perego
25/02/2016 La certificazione unica degli autonomi riporta anche le casse previdenziali S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
25/02/2016 Le migliorie su beni di terzi scontano il maxi ammortamento S.M.Perego

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Titolo: La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione   Data : 10/06/2016
La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 26.5.2016 n. 23 (§ 4), analizza il caso in cui il bene oggetto dei "super-ammortamenti" venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione. In tal caso, secondo l'Agenzia, nell'esercizio di cessione:
- la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;
- le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente né dal soggetto cessionario (che acquista un bene "non nuovo");
- le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di "restituzione" da parte del soggetto cedente, poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.
Viene, inoltre, evidenziato che la maggiorazione del 40% non rileva ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.5.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2016 - "Cessione di beni oggetto di super-ammortamento senza “recapture”" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego