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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF   Data : 10/06/2016
Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF
La circ. INPS 8.6.2016 n. 97 fornisce indicazioni in relazione alla compilazione del quadro RR di UNICO 2016 PF, che si presenta sostanzialmente analogo a quello dell'anno precedente. Il quadro è strumentale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:
- artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS (per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale esistente.
La principale novità concerne la definizione della base imponibile contributiva per i soggetti che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, pari alla differenza tra il reddito lordo (importo indicato al rigo LM34, tenuto conto dell'eventuale riduzione di un terzo del reddito forfetario per i casi di inizio attività) e le perdite pregresse (rigo LM37). In caso di contestuale svolgimento di attività d'impresa e di lavoro autonomo, occorre distinguere, tra i redditi indicati ai righi da LM22 a LM30, quelli derivanti da attività d'impresa oppure di lavoro autonomo con contribuzione alla Gestione separata, al netto delle eventuali perdite pregresse relative alle specifiche attività.
Fonte: Circ. INPS n. 97 del 8.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2016 - "Nel quadro RR anche i redditi dei forfetari" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego