Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego

Records 1531 to 1540 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF   Data : 10/06/2016
Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF
La circ. INPS 8.6.2016 n. 97 fornisce indicazioni in relazione alla compilazione del quadro RR di UNICO 2016 PF, che si presenta sostanzialmente analogo a quello dell'anno precedente. Il quadro è strumentale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:
- artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS (per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale esistente.
La principale novità concerne la definizione della base imponibile contributiva per i soggetti che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, pari alla differenza tra il reddito lordo (importo indicato al rigo LM34, tenuto conto dell'eventuale riduzione di un terzo del reddito forfetario per i casi di inizio attività) e le perdite pregresse (rigo LM37). In caso di contestuale svolgimento di attività d'impresa e di lavoro autonomo, occorre distinguere, tra i redditi indicati ai righi da LM22 a LM30, quelli derivanti da attività d'impresa oppure di lavoro autonomo con contribuzione alla Gestione separata, al netto delle eventuali perdite pregresse relative alle specifiche attività.
Fonte: Circ. INPS n. 97 del 8.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2016 - "Nel quadro RR anche i redditi dei forfetari" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego