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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
05/12/2016 L’Agenzia delle Entrate adegua il sistema di interscambio sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
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Titolo: Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF   Data : 10/06/2016
Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF
La circ. INPS 8.6.2016 n. 97 fornisce indicazioni in relazione alla compilazione del quadro RR di UNICO 2016 PF, che si presenta sostanzialmente analogo a quello dell'anno precedente. Il quadro è strumentale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:
- artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS (per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale esistente.
La principale novità concerne la definizione della base imponibile contributiva per i soggetti che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, pari alla differenza tra il reddito lordo (importo indicato al rigo LM34, tenuto conto dell'eventuale riduzione di un terzo del reddito forfetario per i casi di inizio attività) e le perdite pregresse (rigo LM37). In caso di contestuale svolgimento di attività d'impresa e di lavoro autonomo, occorre distinguere, tra i redditi indicati ai righi da LM22 a LM30, quelli derivanti da attività d'impresa oppure di lavoro autonomo con contribuzione alla Gestione separata, al netto delle eventuali perdite pregresse relative alle specifiche attività.
Fonte: Circ. INPS n. 97 del 8.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2016 - "Nel quadro RR anche i redditi dei forfetari" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego