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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF   Data : 10/06/2016
Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF
La circ. INPS 8.6.2016 n. 97 fornisce indicazioni in relazione alla compilazione del quadro RR di UNICO 2016 PF, che si presenta sostanzialmente analogo a quello dell'anno precedente. Il quadro è strumentale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:
- artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS (per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale esistente.
La principale novità concerne la definizione della base imponibile contributiva per i soggetti che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, pari alla differenza tra il reddito lordo (importo indicato al rigo LM34, tenuto conto dell'eventuale riduzione di un terzo del reddito forfetario per i casi di inizio attività) e le perdite pregresse (rigo LM37). In caso di contestuale svolgimento di attività d'impresa e di lavoro autonomo, occorre distinguere, tra i redditi indicati ai righi da LM22 a LM30, quelli derivanti da attività d'impresa oppure di lavoro autonomo con contribuzione alla Gestione separata, al netto delle eventuali perdite pregresse relative alle specifiche attività.
Fonte: Circ. INPS n. 97 del 8.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2016 - "Nel quadro RR anche i redditi dei forfetari" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego