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06/05/2016 L’Agenzia delle Entrate apporta ancora modifiche ai modelli di dichiarazione S.M.Perego
16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego

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Titolo: Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF   Data : 10/06/2016
Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF
La circ. INPS 8.6.2016 n. 97 fornisce indicazioni in relazione alla compilazione del quadro RR di UNICO 2016 PF, che si presenta sostanzialmente analogo a quello dell'anno precedente. Il quadro è strumentale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:
- artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS (per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione alla Cassa professionale esistente.
La principale novità concerne la definizione della base imponibile contributiva per i soggetti che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, pari alla differenza tra il reddito lordo (importo indicato al rigo LM34, tenuto conto dell'eventuale riduzione di un terzo del reddito forfetario per i casi di inizio attività) e le perdite pregresse (rigo LM37). In caso di contestuale svolgimento di attività d'impresa e di lavoro autonomo, occorre distinguere, tra i redditi indicati ai righi da LM22 a LM30, quelli derivanti da attività d'impresa oppure di lavoro autonomo con contribuzione alla Gestione separata, al netto delle eventuali perdite pregresse relative alle specifiche attività.
Fonte: Circ. INPS n. 97 del 8.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2016 - "Nel quadro RR anche i redditi dei forfetari" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego