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20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego

Records 1421 to 1430 of 2397
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Titolo: Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici   Data : 10/06/2016
Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici
Il co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) modifica, a decorrere dall'1.1.2016, le modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.
Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n. 2, dall'1.1.2016 sono esclusi dalla stima catastale i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura che costituiscono struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni.
Rimangono inclusi nella stima catastale, ad esempio, i pannelli fotovoltaici integrati architettonicamente ex art. 2 co. 1 lett. b3) del DM 19.2.2007 e riconducibili alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all'Allegato 3 dello stesso decreto.
Per gli impianti fotovoltaici accertati in Catasto come impianti a corredo di unità immobiliari a destinazione ordinaria (non classificati nei gruppi D ed E), i pannelli non sono scomputabili dalla rendita, perché non strumentali a un ciclo produttivo, ma associabili ad impianti fissi di un fabbricato, per usi diversi dell'unità immobiliare.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego