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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici   Data : 10/06/2016
Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici
Il co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) modifica, a decorrere dall'1.1.2016, le modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.
Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n. 2, dall'1.1.2016 sono esclusi dalla stima catastale i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura che costituiscono struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni.
Rimangono inclusi nella stima catastale, ad esempio, i pannelli fotovoltaici integrati architettonicamente ex art. 2 co. 1 lett. b3) del DM 19.2.2007 e riconducibili alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all'Allegato 3 dello stesso decreto.
Per gli impianti fotovoltaici accertati in Catasto come impianti a corredo di unità immobiliari a destinazione ordinaria (non classificati nei gruppi D ed E), i pannelli non sono scomputabili dalla rendita, perché non strumentali a un ciclo produttivo, ma associabili ad impianti fissi di un fabbricato, per usi diversi dell'unità immobiliare.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego