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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

Records 2291 to 2300 of 2397
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Titolo: Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici   Data : 10/06/2016
Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici
Il co. 21 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) modifica, a decorrere dall'1.1.2016, le modalità di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.
Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2016 n. 2, dall'1.1.2016 sono esclusi dalla stima catastale i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura che costituiscono struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni.
Rimangono inclusi nella stima catastale, ad esempio, i pannelli fotovoltaici integrati architettonicamente ex art. 2 co. 1 lett. b3) del DM 19.2.2007 e riconducibili alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all'Allegato 3 dello stesso decreto.
Per gli impianti fotovoltaici accertati in Catasto come impianti a corredo di unità immobiliari a destinazione ordinaria (non classificati nei gruppi D ed E), i pannelli non sono scomputabili dalla rendita, perché non strumentali a un ciclo produttivo, ma associabili ad impianti fissi di un fabbricato, per usi diversi dell'unità immobiliare.
Fonte: Notiziario Eutekne - Risposte Agenzia Entrate 21.4.2016 - Circolare Agenzia Entrate 1.2.2016 n. 2
Sezione:   Autore : S.M.Perego